Art. 5

Art. 5

In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente // // (1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53. (3) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 117. (4) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 149
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