Art. 4
In vigore dal 30 giu 1988
A decorrere dal 1o luglio 1988, l'importo da prendere in considerazione quale prezzo indicativo del latte ai fini della detemrinazione
- del prelievo di corresponsabilità di cui all', nonché
- del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68,
è pari a 27,84 ECU/100 kg.
Storico versioni
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