Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 giu 1988
In Spagna, in Grecia, in Francia e in Italia gli organismi designati dagli Stati membri versano, in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e per le regioni che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76 (2), un aiuto al frumento duro per un importo di - 137,05 ECU/ha per la Comunità dei Dieci, - 54,49 ECU/ha per la Spagna.
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