Art. 2 · Ai fini della determinazione dei prelievi all'importazione, il prezzo da prendere in considerazione è uguale a:

Art. 2

Ai fini della determinazione dei prelievi all'importazione, il prezzo da prendere in considerazione è uguale a:

In vigore dal 30 giu 1988
- 245,68 ECU/t per il frumento tenero e il frumento segalato; - 223,38 ECU/t per la segala, l'orzo, il granturco, il grano saraceno, il sorgo, il miglio e la scagliola; - 214,44 ECU/t per l'avena; - 330,29 ECU/t per il frumento duro; - 370,70 ECU/t per la farina di frumento o di frumento segalato; - 341,73 ECU/t per la farina di segala; - 400,36 ECU/t per le semole e i semolini di frumento tenero; - 513,63 ECU/t per le semole e i semolini di frumento duro. Tali importi sono presi in considerazione anche ai fini degli adeguamenti cui si deve procedere nel caso di una fissazione anticipata del prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione.
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