Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano lasciando impregiudicate le decisioni che il Consiglio è tenuto ad approvare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.
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