Art. 4
In vigore dal 30 giu 1988
A titolo del rimborso forfettario delle spese di magazzinaggio previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo applicabile a decorrere dal 1o luglio 1988 è fissato a 0,49 ECU/100 kg di zucchero bianco al mese.
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