Art. 2
1. A decorrere dal 1o luglio 1988, l'importo applicabile nella Comunità, ad esclusione della Spagna e del Portogallo:
In vigore dal 30 giu 1988
a) a titolo del prezzo di base della barbabietola l'importo applicabile è di 40,89 ECU/t allo stadio di consegna al centro di raccolta,
b) a titolo del prezzo minimo della barbabietola A, l'importo applicabile è di 40,07 ECU/t.
c) a titolo del prezzo minimo della barbabietola B, l'importo applicabile è di 27,81 ECU/t.
2. A decorrere dal 1o luglio 1988, gli importi applicabili in Spagna a titolo dei prezzi della barbabietola sono fissati a:
- 47,98 ECU/t a titolo del prezzo di base,
- 47,16 ECU/t a titolo del prezzo minimo della barbabietola A,
- 34,90 ECU/t a titolo del prezzo minimo della barbabietola B.
3. A decorrere dal 1o luglio 1988, gli importi applicabili in Portogallo a titolo dei prezzi della barbabietola sono fissati a:
- 43,72 ECU/t a titolo del prezzo di base,
- 42,90 ECU/t a titolo del prezzo minimo della barbabietola A,
- 30,64 ECU/t a titolo del prezzo minimo della barbabietola B.
4. I prezzi della barbabietola si intendono allo stadio della consegna al centro di raccolta e sono validi per le barbietole di qualità sana, leale e mercantile, aventi un tenore di zucchero del 16 % al momento del ricevimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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