Art. 1
In vigore dal 30 giu 1988
A decorrere dal 1o luglio 1988 i dazi doganali risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1 dell'atto di adesione e applicabili negli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 805/68 sono soppressi.
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