Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 giu 1988
1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985 sottoposte a massimali ed a sorveglianza comunitaria. Le descrizioni dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie, i dazi doganali applicabili, i periodi di validità ed i livelli dei massimali sono indicati nell'allegato. 2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci. Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali. Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti. Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite. 3. Al raggiungimento dei massimali la Commissione può reintrodurre tramite regolamento fino alla fine del periodo di validità la riscossione dei dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.
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