Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10. (3) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43. (6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (7) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (8) GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 36. (9) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale. (10) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.
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