Art. 2 · All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 983/88 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

Art. 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 983/88 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 30 giu 1988
« 1. Gli oli d'oliva e di sansa d'oliva di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, con un tenore di tetracloroetilene, determinato secondo il metodo di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione (*), superiore a 0,1 mg/kg, non possono beneficiare dell'aiuto al consumo, né di restituzioni all'esportazione e alla produzione, né della concessione di un importo compensativo adesione o di un importo compensativo monetario ». (*) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.
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