Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3472/85 è modificato come segue:
In vigore dal 30 giu 1988
1. Il testo dell' è sostiuito dal seguente testo:
«
L'intervento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE è limitato all'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del suddetto regolamento, ad eccezione dell'olio d'oliva con un tenore di acqua e di impurità superiore all'1 %.
In ordine all'olio d'oliva vergine lampante, l'intervento è limitato agli oli con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 10 % ».
2. All', paragrafo 2, i termini « nel caso dell'olio di sansa d'oliva, della contabilità delle industrie di estrazione di questo olio » sono soppressi.
3. All', paragrafo 3, il quarto trattino è soppresso.
4. All'articolo 3, paragrafo 3, i termini « e lo 0,5 % per gli oli di sansa » sono soppressi.
5. All'articolo 8, paragrafo 2, il terzo trattino è soppresso.
6. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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