Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento non osta all'importazione in Francia dei prodotti di cui all', paragrafo 2, originari della Corea del Sud e di Taiwan che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso, erano già avviati verso la Francia, a condizione che non sia possibile cambiarne la destinazione.
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