Art. 9

Art. 9

In vigore dal 29 giu 1988
Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del versamento dell'ultimo pagamento, gli Stati membri tengo- no a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi, o le rispettive copie certificate conformi, tramite cui sono stati calcolati gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 4028/86, nonché i fascicoli completi dei richiedenti.
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