Art. 6
In vigore dal 29 giu 1988
1. Se un progetto concerne più di un periodo di tre mesi e l'ultimo periodo è inferiore a tre mesi, l'importo del premio di cooperazione per tale ultimo periodo sarà calcolato alla pro-rata del numero di giorni di attività del peschereccio interessato.
2. Se un progetto prevede l'armamento di più pescherecci, i periodi di tre mesi saranno calcolati a partire dall'inizio delle operazioni del primo peschereccio.
Le domande di pagamento per ciascun periodo di tre mesi in questione concerneranno i pescherecci che hanno operato durante una parte del periodo stesso. Per questi ultimi, il premio sarà calcolato alla pro-rata del numero di giorni di attività.
TITOLO III Relazione finale d'attività Articolo 7
1. Una relazione finale d'attività deve pervenire alla Commissione entro due mesi dalla fine delle operazioni di pesca.
2. La relazione finale d'attività deve recare i dati specificati nell'allegato III ed essere presentata nella forma prevista dallo stesso allegato.
TITOLO IV Disposizioni generali e finali Articolo 8
Nell'ambito dell'articolo 46, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4028/86, gli Stati membri precisano, in partico- lare, i criteri adottati per la selezione dei progetti e la concessione della loro partecipazione finanziaria nonché i metodi di controllo applicati circa i richiedenti di un premio di cooperazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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