Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 giu 1988
1. Il premio di cooperazione viene corrisposto alla fine di ciascun periodo di tre mesi. Le domande di pagamento devono giungere alla Commissione entro i 45 giorni successivi al periodo di tre mesi considerato, salvo per l'ultima domanda di pagamento che deve pervenire al più tardi due mesi dopo la fine delle operazioni di pesca ed essere accompagnata dalla relazione finale di attività ai sensi del Titolo III. 2. Se un progetto concerne vari periodi di tre mesi consecutivi, il versamento del premio di cooperazione per ciascun periodo è subordinato all'esame da parte della Commissione della relazione o delle relazioni periodiche d'attività previste all'allegato II. Qualora ritenga che la situazione dell'associazione temporanea di imprese non sia più conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86, la Commissione può decidere di ritirare la decisione di concessione del premio per il periodo o i periodi successivi. 3. Tale decisione è notificata ai richiedenti nonché allo Stato membro o agli Stati membri interessati.
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