Art. 3
In vigore dal 29 giu 1988
1. Per poter beneficiare di un premio alla cooperazione, le operazioni di pesca previste nell'ambito di associazioni temporanee di imprese, devono iniziare dopo la registra- zione del progetto previsto all'articolo primo.
2. Il premio previsto all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4028/86, è concesso per la sola durata delle operazioni di pesca del o di ogni peschereccio interessato dell'associazione temporanea di imprese. Queste operazioni di pesca devono avere una durata minima di tre mesi consecutivi e il periodo di inattività del o dei pescherecci interessati non deve superare i 27 giorni per periodo di tre mesi, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.
TITOLO II Modalità di pagamento Articolo 4
1. Le domande di pagamento sono inoltrate alla Commissione tramite lo Stato membro o gli Stati membri interessati. Esse devono recare i dati e le informazioni specificati nell'allegato II ed essere presentate nella forma prevista dallo stesso allegato.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati certificano che le informazioni contenute nelle domande di pagamento di cui al paragrafo 1 sono esatte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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