Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 775/87 è inserito l'articolo seguente:
In vigore dal 29 giu 1988
« Articolo 4 bis
In deroga all' del presente regolamento ed all', paragrafo 5, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1336/86, la Repubblica ellenica destina le risorse disponibili al finanziamento di programmi di miglioramento della qualità del latte a vantaggio dei produttori interessati.
Tali programmi devono:
- essere comunicati alla Commissione anteriormente al 1o settembre 1988 per l'utilizzazione delle somme corrispondenti al quarto e quinto periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare e prima dell'inizio di ogni periodo di applicazione a decorrere dal sesto periodo;
- essere preventivamente approvati dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda le modalità e le scadenze relative all'utilizzazione delle somme in causa. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1931:oj#art-1