Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente H. RIESENHUBER (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
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