Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente H. RIESENHUBER (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10. (3) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 31 del 3. 2. 1988, pag. 17.
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