Art. 6
In vigore dal 29 giu 1988
Il regolamento (CEE) n. 1316/87 del Consiglio, dell'11 maggio 1987, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla terza convenzione ACP-CEE (1), è applicabile ai prodotti contemplati dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1867:oj#art-6