Art. 7
In vigore dal 24 giu 1988
Ogni anno, per il periodo di cui all', la Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, fissa i propri orientamenti generali per l'attuazione dei provvedimenti relativi agli orientamenti di sviluppo di cui all'.
Detti orientamenti vengono pubblicati, per conoscenza, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
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