Art. 3
Sulla base di una concertazione tra la Repubblica portoghese e la Commissione:
In vigore dal 24 giu 1988
1) la Repubblica portoghese presenta alla Commissione richieste miranti ad ottenere il sostegno finanziario della Comunità per i provvedimenti di cui all'. Dette richieste sono corredate di tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei provvedimenti al presente regolamento, agli obiettivi del PEDIP e alle politiche della Comunità nonché delle previsioni finanziarie e degli scadenzari indicativi per lo svolgimento dei lavori e l'effettuazione dei pagamenti corrispondenti.
2) La Commissione esamina dette richieste per accertarsi che siano conformi al presente regolamento e che si articolino in modo soddisfacente nel contesto generale degli interventi strutturali a favore del Portogallo e decide circa il contributo delle risorse supplementari di cui all'; essa comunica tali decisioni al comitato di cui all'.
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