Art. 2
Le risorse supplementari di cui all'articolo 1 vengono utilizzate a favore della realizzazione del PEDIP, al fine di:
In vigore dal 24 giu 1988
- accelerare il rafforzamento delle infrastrutture di base a favore dell'industria (orientamento prioritario n. 1),
- rafforzare le basi di formazione professionale iniziale e permanente per le professioni industriali (orientamento prioritario n. 2),
- finanziare gli investimenti produttivi (orientamento prioritario n. 3),
- incrementare la produttività (orientamento prioritario n. 4),
o in modo autonomo, oppure per completare gli interventi di uno o più Fondi strutturali, sempre a favore di misure che rientrino in almeno uno di detti orientamenti prioritari di sviluppo.
Nella gestione di queste risorse, è data priorità alle azioni che rientrano nell'orientamento n. 3 o nell'orientamento n. 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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