Art. 10

Art. 10

In vigore dal 24 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 120 del 7. 5. 1988, pag. 9. (2) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (3) Parere reso il 2 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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