Art. 9

Art. 9

In vigore dal 24 giu 1988
Obiettivo n. 2 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano alcune regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e comunità urbane). 2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale del livello NUTS III che soddisfi a ciascuno dei criteri seguenti: a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni; b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975; c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso. L'intervento comunitario, fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo 4, può estendersi anche: - a zone contingue che soddisfano i suddetti criteri a), b) e c); - a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50 % alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole nell'occupazione nel settore industriale; - ad altre zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta un primo elenco delle zone di cui al paragrafo 1, seguendo la procedura prevista dall' e sulla base delle disposizioni di cui al precedente para- grafo 2. 4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al seguente paragrafo 9, la Commissione provvede a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito. 5. Berlino può beneficiare del contributo a titolo del presente obiettivo. 6. La Commissione rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale. 7. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro programmi di riconversione regionale e sociale che contengono in particolare: - la descrizione delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione e delle relative misure; - indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi. Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi. 9. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli . Essa definisce nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure di cui all'. Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: - le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; - le forme d'intervento; - il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; - la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione. 10. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 2 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi. 11. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5.
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