Art. 7

Art. 7

In vigore dal 24 giu 1988
Compatibilità e controllo 1. Le azioni che sono oggetto di un finanziamento da parte dei Fondi strutturali o di un intervento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente debbono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in base a questi ultimi nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle concernenti le regole di concorrenza, la stipulazione di contratti di appalti pubblici e la protezione dell'ambiente. 2. Fatte salve le disposizioni del regolamento finanziario, le disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5, precisano le regole armonizzate volte a rafforzare i controlli degli interventi strutturali. Tali disposizioni sono adattate alla natura particolare delle operazioni finanziarie in questione. Le procedure di controllo relative alle operazioni della BEI sono precisate dal suo statuto. III. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI Articolo 8 Obiettivo n. 1 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75 % della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 è contenuto nell'allegato. 3. L'elenco delle regioni è valido per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza dei cinque anni. 4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono in particolare: - la descrizione delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e delle relative azioni; - indicazioni sull'utilizzazione dei contribuiti dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purché questo programma comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i programmi di cui all', paragrafo 2 e le iniziative previste dall', paragrafo 1, includendo inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all', paragrafo 1 che costituiscono, ai sensi della normativa comunitaria, un diritto per i beneficiari. Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi. 5. La Commissione valuta i programmi e le azioni proposte nonché gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli . Essa definisce, sulla base di tutti i programmi e di tutte le azioni di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'. Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: - le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; - le forme d'intervento; - il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; - la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'articolo 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o più programmi di cui al paragrafo 4. 6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi. 7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2052:oj#art-7