Art. 20

Art. 20

In vigore dal 24 giu 1988
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1989. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all', paragrafi 2 e 3, il regolamento è d'applicazione alla stessa data. La data di entrata in vigore può essere prorogata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione al fine di tener conto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 151 del 9. 6. 1988, pag. 4. (2) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (3) GU n. C 175 del 4. 7. 1988.(4) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS). Vedi EUROSTAT "Statistiche rapide per le regioni" del 25 agosto 1986. ALLEGATO REGIONI INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO N. 1 SPAGNA: Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Canarias, Murcia. FRANCIA: Dipartimenti francesi d'Oltremare (DOM), Corsica. GRECIA: L'intero paese. IRLANDA: L'intero paese. ITALIA: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. PORTOGALLO: L'intero paese. REGNO UNITO: Irlanda del Nord.
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