Art. 19

Art. 19

In vigore dal 24 giu 1988
Clausola di riesame Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Esso si pronuncia sulla proposta secondo la procedura prevista all'articolo 130 D del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2052:oj#art-19