Art. 16

Art. 16

In vigore dal 24 giu 1988
Relazione Nel quadro degli articoli 130 A e 130 B del trattato, anteriormente al 1g novembre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione che il presente regolamento ha ricevuto nel corso dell'anno precedente. Nella relazione la Commissione indica in particolare i progressi conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e nella concentrazione degli interventi ai sensi dell'articolo 12.
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