Art. 15

Art. 15

In vigore dal 24 giu 1988
Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento delle azioni pluriennali approvate dal Consiglio o dalla Commissione sulla base della normativa dei Fondi strutturali in vigore prima dell'adozione del regolamento stesso. 2. Le richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di azioni pluriennali presentate prima dell'adozione del presente regolamento vengono esaminate e approvate dalla Commissione sulla base della normativa dei Fondi in vigore prima dell'adozione del presente regolamento. 3. Le nuove richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di una azione pluriennale, presentate dopo l'adozione del presente regolamento o prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5, vengono esaminate sulla base delle disposizioni del presente regolamento. L'eventuale concessione del contributo comunitario avviene secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa in vigore al momento dell'approvazione della domanda. 4. Le richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di azioni non pluriennali presentate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni d'applicazione di cui all', paragrafi 4 e 5, vengono esaminate e approvate sulla base della normativa dei Fondi strutturali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 5. Le disposizioni del presente regolamento relative alla definizione, da parte degli Stati membri, di piani e di programmi operativi sono oggetto di una attuazione progressiva, stabilita nelle disposizioni transitorie di cui all', paragrafi 4 e 5, secondo le regole applicate in modo non discriminatorio a tutti gli Stati membri. La Commissione coadiuva quest'opera di attuazione, in particolare mediante le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 4, paragrafo 3. 6. Le disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5 precisano le eventuali disposizioni transitorie specifiche relative all'applicazione di questo articolo, comprese disposizioni che consentano di non interrompere l'aiuto agli Stati membri in attesa della stesura dei piani e programmi operativi secondo il nuovo sistema, e di applicare dal 1g gennaio 1989 aliquote più elevate a tutti gli interventi.
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