Art. 13

Art. 13

In vigore dal 24 giu 1988
Diversificazione dei tassi d'intervento 1. I tassi del contributo comunitario al finanziamento delle azioni variano in funzione delle seguenti considerazioni: - la gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, cui le azioni si riferiscono; - la capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenendo segnatamente conto della sua prosperità relativa; - l'interesse particolare delle azioni dal punto di vista comunitario; - l'interesse particolare delle azioni dal punto di vista regionale; - le caratteristiche proprie dei tipi d'azione in questione. 2. Questa diversificazione tiene conto dell'articolazione prevista tra sovvenzioni e prestiti erogati di cui all', paragrafo 4. 3. I tassi del contribuito comunitario concesso nell'ambito dei vari Fondi per la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1 dovranno rispettare i seguenti limiti: - il 75 % al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 50 % della presa a carico di autorità pubbliche per le misure a favore delle regioni che possono beneficiare di un intervento legato all'obiettivo n. 1; - il 50 % al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 25 % della spesa a carico delle autorità pubbliche per le misure a favore delle altre regioni. I tassi d'intervento minimi di cui al primo comma non valgono per gli investimenti che costituiscono fonte di introiti. 4. Gli studi preparatori e gli interventi di assistenza tecnica decisi su iniziativa della Commissione possono in casi eccezionali beneficiare di un contributo comunitario pari al 100 % del costo complessivo. 5. Le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, comprese quelle concernenti la partecipazione pubblica alle azioni considerate, nonché i tassi applicati agli investimenti che costituiscono fonte di introiti, sono precisate nelle disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5. V. ALTRE DISPOSIZIONI Articolo 14 Cumulo e sovrapposizione 1. Una misura o un'azione individuale può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto del contributo di un Fondo strutturale alla volta. 2. Una misura o un'azione individuale può beneficiare del contributo di un Fondo strutturale di un altro strumento finanziario per l'esecuzione di uno solo degli obiettivi dell'articolo 1 alla volta. 3. Le modalità relative al cumulo e alla sovrapposizione sono precisate nelle disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5.
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