Art. 10

Art. 10

In vigore dal 24 giu 1988
Obiettivi nn. 3 e 4 1. La Commissione fissa secondo la procedura prevista dall', in base al presente regolamento e nel quadro delle disposizioni esecutive del presente regolamento, orientamenti globali per un periodo pluriennale che contengono e precisano le scelte e i criteri comunitari relativi alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo n. 3) e all'inserimento professionale dei giovani (obiettivo n. 4). 2. Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione i programmi relativi ad azioni di lotta contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo n. 3) e all'inserimento professionale dei giovani (obiettivo n. 4), per i quali chiedono un sostegno comunitario. Tali programmi contengono in particolare: - informazioni sulla politica dell'occupazione e del mercato del lavoro attuata a livello nazionale; - indicazioni sulle azioni prioritarie, per le quali chiedono un sostegno comunitario, previste di regola per un periodo pluriennale determinato a favore della popolazione interessata dagli obiettivi n. 3 e n. 4 e che siano coerenti con gli orientamenti globali definiti dalla Commissione; - indicazioni sull'utilizzazione dei contributi del FSE prevista nell'ambito della realizzazione dei programmi, all'occorrenza in combinazione con interventi della BEI o di altri strumenti comunitari di finanziamento esi- stenti. Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi. 3. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con gli orientamenti globali da essa definiti e le disposizioni e politiche di cui agli . Essa fissa per ciascun Stato membro e per i singoli programmi che le vengono presentati, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla realizzazione degli obiettivi n. 3 e n. 4, secondo le procedure previste all'. Il quadro comunitario di sostegno indica in particolare: - le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario a favore della popolazione interessata dagli obiettivi n. 3 e n. 4; - le forme d'intervento; - il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; - la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno può all'occorrenza essere modificato e adattato, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione. 4. Gli interventi relativi agli obiettivi n. 3 e n. 4 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi. 5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5.
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