Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 giu 1988
La compensazione finanziaria è versata nel corso del mese successivo alla data del versamento da parte della Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (3) dell'"anticipo su presa in conto" che copre la spesa di cui all'. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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