Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. C 99 del 14. 4. 1988, pag. 9. (2) Parere reso il 16 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 166 del 25. 6. 1988, pag. 3. (4) GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. (6) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 1. (7) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (8) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni

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