Art. 1 · Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è modificato come segue:

In vigore dal 24 giu 1988
1. nell' è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui attenzione si articola su più di un esercizio comportano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario secondo la forma adeguata, in sede di concessione dell'aiuto. Nel determinare tale data limite si terrà debitamente conto della necessità di realizzare in più anni operazioni finanziarie, nonché delle condizioni specifiche di esecuzione relative ai vari settori d'intervento. La Commissione, in circostanze particolari, può adattare il limite di esecuzione di questi obblighi, sulla base di giustificazioni appropriate fornite dai beneficiari.»; 2. il testo dell'articolo 6, punto 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Sulle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento: gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento non utilizzati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti di norma cadono in perenzione. Possono tuttavia formare oggetto di una decisione di riporto - limitato unicamente all'esercizio successivo - presa dalla Commissione entro il 15 febbraio conformemente ai seguenti criteri: a) per gli stanziamenti d'impegno: - gli importi che corrispondono ai fascicoli la cui conclusione è praticamente ultimata al 31 dicembre, ma che non hanno ancora potuto essere tradotti in impegni contabili; devono di massima essere impegnati prima del 31 marzo dell'anno successivo; - gli importi che risultano necessari quando il Consiglio ha adottato l'atto di base verso la fine dell'esercizio, senza che la Commissione abbia potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti a tale scopo previsti in bilancio; b) per gli stanziamenti di pagamento: - gli importi necessari per coprire impegni anteriori o legati a stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti sulle linee interessate del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. La Commissione, nel quadro delle sue competenze d'esecuzione, stabilirà, in funzione delle esigenze di gestione, di utilizzare in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorrerà agli stanziamenti riportati solo dopo esaurimento dei primi. Entro il 15 marzo la Commissione informa l'autorità di bilancio in merito alla decisione presa, precisando come i criteri concordati si applicano a ciascun riporto.»; 3. il testo dell'articolo 6, punto 6 è sostituito dal testo seguente: «6. I disimpegni - in seguito alla non esecuzione totale o parziale dei progetti ai quali gli stanziamenti sono stati destinati - sulle linee di bilancio che comportano la distinzione fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, che intervengono nel corso di esercizi successivi rispetto all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo, in linea generale, all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti. Tuttavia, può avere luogo, a titolo eccezionale, la ricostituzione dello stanziamento d'impegno corrispondente al disimpegno quando si rivela indispensabile realizzare il programma inizialmente previsto, tranne nel caso in cui il bilancio dell'esercizio in corso comporti disponibilità a questo scopo. A tal fine, la Commissione, all'inizio di ogni esercizio, esamina i disimpegni che hanno avuto luogo nel corso dell'esercizio precedente e valuta, in funzione dei fabbisogni, la necessità di ricostituire stanziamenti corrispondenti. La Commissione prende tale decisione anteriormente al 15 febbraio di ciascun esercizio. Entro il 15 marzo la Commissione informa l'autorità di bilancio della decisione presa, precisando i motivi che giustificano ciascuna ricostituzione di stanziamenti.»; 4. all'articolo 15 è inserito il paragrafo seguente: «4 bis. La sezione della Commissione può comportare una "riserva negativa'', il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di ECU. Questa riserva, che è iscritta in un capitolo specifico, può riguardare sia stanziamenti per impegni che stanziamenti per pagamenti. L'utilizzazione di questa riserva deve avvenire entro la fine dell'esercizio mediante storni, secondo la procedura prevista all'articolo 21.»; 5. il testo dell'articolo 73, punto 2), ultimo trattino è sostituito dal testo seguente: «- gli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 6.»; 6. il testo dell'articolo 73, punto 3), quarto e quinto trattino è sostituito dal testo seguente: «- gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento riportati in virtù dell'articolo 6,»; 7. il testo dell'articolo 73, punto 4), primo trattino è sostituito dal testo seguente: «- l'importo degli stanziamenti riportati, facendo distinzione fra gli stanziamenti d'impegno, gli stanziamenti di pagamento e gli stanziamenti non dissociati,»; 8. l'articolo 73, punto 4), quinto trattino è soppresso; 9. il testo dell'articolo 88, paragrafo 3, ultimo comma è sostituito dal testo seguente: «Gli stanziamenti di pagamento costituiscono il limite massimo delle spese che possono essere pagate o ordinate nel corso di ciascun esercizio finanziario per la copertura degli impegni assunti nel corso di tale esercizio o degli esercizi precedenti.»; 10. l'articolo 88, paragrafo 4 è soppresso; 11. il testo dell'articolo 98 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 98 Le spese sono imputate ai conti di un esercizio in base al pagamento effettuato nel corso di detto esercizio dalla Commissione degli anticipi agli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, purché il loro impegno e la loro ordinazione siano pervenuti al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.»; 12. il testo dell'articolo 99 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 99 1. La liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 ha lo scopo di determinare l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro nel corso dell'esercizio interessato e che devono essere riconosciute a carico del FEAOG. 2. Il calendario della liquidazione dei conti è previsto dal regolamento (CEE) n. 729/70. 3. Il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione degli articoli 97 e 98 e il totale delle spese riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione dei conti, è imputato come spese in più o in meno su un unico articolo.»; 13. all'articolo 100, paragrafo 1 la data «1g aprile dell'esercizio successivo» è sostituita dalla data «1g febbraio dell'esercizio successivo»; 14. all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, primo comma la data «31 marzo» è sostituita dalla data «31 gennaio»; 15. all'articolo 101 è inserito il paragrafo seguente: «3. Gli storni relativi alla "riserva monetaria'' iscritta nel bilancio nell'ambiente del capitolo relativo agli "stanziamenti accantonati'' e le cui condizioni di iscrizione, utilizzazione e finanziamento sono determinate rispettivamente dalla decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio (*), dalla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (**) e dalle relative disposizioni di esecuzione sono decisi dall'autorità di bilancio conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma del presente regolamento. (*) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29. (**) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.»
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