Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 giu 1988
In caso di introduzione o di reintroduzione di restrizioni ai movimenti di capitali in applicazione dell'articolo 109 del trattato, durante la durata del sostegno finanziario, le condizioni e le modalità di quest'ultimo sono riesaminate conformemente all'articolo 108 del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1969:oj#art-4