Art. 4
In vigore dal 24 giu 1988
In caso di introduzione o di reintroduzione di restrizioni ai movimenti di capitali in applicazione dell'articolo 109 del trattato, durante la durata del sostegno finanziario, le condizioni e le modalità di quest'ultimo sono riesaminate conformemente all'articolo 108 del trattato.
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