Art. 3 · 1. Il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine può essere attivato dal Consiglio, su iniziativa:

Art. 3

1. Il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine può essere attivato dal Consiglio, su iniziativa:

In vigore dal 24 giu 1988
- della Commissione che agisce a norma dell'articolo 108 del trattato in accordo con lo Stato membro che desidera ricorrere ad un finanziamento comunitario; - di uno Stato membro che si trovi in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. 2. Il Consiglio, previo esame della situazione dello Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine e del programma di risanamento o di accompagnamento che esso presenta a sostegno della sua domanda, decide, in linea di principio nel corso della stessa sessione: - sulla concessione di un prestito o di una linea di finanziamento appropriata, sul suo importo e sulla sua durata media; - sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti; - sulle modalità del prestito o della linea di finanziamento il cui versamento o prelievo sarà in linea di principio effettuato in frazioni successive; la liberazione di ogni frazione è soggetta alla verifica dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi. 3. L'eventuale finanziamento da parte degli Stati membri di tutto o parte del sostegno finanziario a medio termine è deciso dal Consiglio. In tal caso il Consiglio, oltre ad adottare le decisioni di cui al paragrafo 2, decide sull'importo dei contributi di tali Stati nonché sulle condizioni finanziarie dei crediti che essi concedono a tal fine. Il Consiglio può esonerare dal contributo uno o più Stati membri che presentino difficoltà attuali o prevedibili di bilancia dei pagamenti.
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