Art. 1
In vigore dal 24 giu 1988
1. È istituito un meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine che permetta la concessione di prestiti ad uno o più Stati membri che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali.
La consistenza, in linea di capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri a norma di tale meccanismo è limitata a 16 miliardi di ECU.
2. La Commissione è abilitata a contrattare, a nome della Comunità economica europea, ai sensi di una decisione adottata dal Consiglio a norma dell' e previa consultazione del Comitato monetario, prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.
La consistenza, in linea capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitata a 14 miliardi di ECU.
3. Se il ricorso ai mercati dei capitali o alle istituzioni finanziarie non può avvenire in condizioni soddisfacenti, o se il margine disponibile nel quadro del massimale di cui al paragrafo 2 risulta insufficiente, al finanziamento totale o parziale dei prestiti comunitari provvedono gli altri Stati membri, fino a concorrenza dei massimali di esposizione debitoria, in linea capitale, che figurano in allegato.
Storico versioni
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