Art. 9

Art. 9

In vigore dal 24 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 2. (3) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20. (4) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40. (5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.
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