Art. 9
In vigore dal 24 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
(1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 2.
(3) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.
(4) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40.
(5) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.
Storico versioni
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