Art. 1
In vigore dal 24 giu 1988
1. Dal 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989, il dazio doganale all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è sospeso, per i prodotti di seguito elencati, al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:
1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codici NC // Designazione delle merci // Volume del contingente (in ettolitri) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // 09.1107 // ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39 // Vini con le seguenti denominazioni di origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 15 % vol e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a due litri, originari del Marocco // 50 000 // Esenzione // // // // //
2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.
I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario su condizione del rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.
3. All'importazione, ciascuno di tali vini deve essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità marocchina, conformemente al modello allegato al presente regolamento, oppure in via derogativa da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotati in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 3590/85.
Storico versioni
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