Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (6) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 10. (7) GU n. L 322 del 10. 12. 1985, pag. 22. (8) GU n. L 126 del 15. 5. 1987, pag. 8. (9) GU n. L 216 del 6. 8. 1987, pag. 10.
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