Art. 1
In vigore dal 24 giu 1988
1. Per la campagna 1987/1988 le campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3461/85 saranno organizzate nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e in Spagna.
L'importo globale destinato al finanziamento di tale campagna è pari a:
- 1 452 500 ECU nella Repubblica federale di Germania,
- 1 295 000 ECU in Francia,
- 752 500 ECU in Italia,
- 1 000 000 ECU in Spagna.
Inoltre è previsto un importo di 20 000 ECU per l'esecuzione in Belgio di uno studio volto a stabilire l'utilità potenziale di una campagna promozionale in tale paese.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base ai tassi rappresentativi in vigore nel Settore vinicolo alla data del 1o settembre 1987.
Storico versioni
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