Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 giu 1988
Onde tener conto degli interessi delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla, l'accordo nonché, nella misura necessaria alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna che, nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla, sono registrati a titolo permanente nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base), conformemente a quanto specificato nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie (3).
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