Art. 2
In vigore dal 23 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. von GELDERN
(1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 1.
DECISIONE N. 1/88 DELLA COMMISSIONE MISTA CEE-EFTA « TRANSITO COMUNE »
del 22 aprile 1988
che modifica le appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune
LA COMMISSIONE MISTA,
vista la convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime di transito comune, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando che l'articolo 40 bis (nuovo) del regolamento relativo al transito comunitario non si applica nel quadro del transito comune; che occorre adattare conseguentemente l'appendice I della convenzione;
considerando che l'appendice II della convenzione contiene, fra l'altro, talune modalità d'applicazione del regime di transito comune;
considerando che occorre precisare che il termine stabilito dall'ufficio di partenza entro il quale le merci devono essere ripresentante all'ufficio di destinazione vincola le autorità doganali dei paesi il cui territorio è attraversato durante l'operazione T1 o T2 e non può quindi essere modificato da tali autorità;
considerando che per ovviare alle difficoltà che possono risultare dalle modifiche della numerazione delle caselle dei documenti ferroviari utilizzati come documenti doganali nel quadro della semplificazione del transito per ferrovia, si è ravvisata l'opportunità di richiamarsi a queste caselle utilizzando la loro denominazione anziché il loro numero;
considerando che l'indicazione del numero del certificato di garanzia forfettaria, prevista dall'appendice III della convenione, dell'elenco dei codici da utilizzare della « casella n. 52: garanzia » per indicare il tipo di garanzia, si rivela in taluni casi superflua e che non conviene quindi mantenerla,
DECIDE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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