Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 giu 1988
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto sotto indicato è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato : Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del contingente Dazio contingentale 09.2791 ex 3905 90 00 Polivinilbutirrale, sotto forma di polvere, destinato alla produzione di pellicole per la fabbricazione di vetro stratificato di sicurezza (a) 2 000 tonnellate 0 %a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare è fatto applicando le disposizioni comunitarie adottate in materia. Nei limiti di detto contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione. 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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