Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 giu 1988
1. Il contingente tariffario di cui all' è diviso in due parti. 2. La prima parte di 14 740 ettolitri viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che, salvo l', sono valide fino al 30 giugno 1989, ammontano a : (in ettolitri) Benelux2 800 Danimarca2 945 Germania2 780 Grecia10 Francia1 530 Irlanda245 Italia30 Regno Unito4 400 3. La seconda parte, pari a 7 268 ettolitri, costituisce la riserva.
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