Art. 7
In vigore dal 22 giu 1988
1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.
3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Storico versioni
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