Art. 5

Art. 5

In vigore dal 22 giu 1988
Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1o aprile 1989, la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1989 ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o aprile 1989, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate sino al 15 marzo 1989 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della propria quota iniziale che esso riversa alla riserva.
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