Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 giu 1988
1. Il contingente tariffario di cui all' è diviso in due parti. 2. La prima parte di 10 050 hl viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che, salvo l', sono valide fino al 30 giugno 1989 ammontano a : (in ettolitri) Benelux1 430 Danimarca20 Germania2 515 Grecia- Francia1 525 Irlanda- Italia930 Regno Unita3 630 3. La seconda parte, pari a 4 950 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente. 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri Stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.
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